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SCIA – Quando occorre?
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La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività.
Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.
A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA:
- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
- attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, etc.);
- attività di agriturismo;
- attività di deposito;
- commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
- attività di trasporto di prodotti alimentari;
- commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
- commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
- vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
- apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc;
- somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
- modifica del ciclo produttivo.
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:
- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente: a titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:
- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd. “NOE” – nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE – nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.
Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori delle norme regionali già a partire dalla L.R. 1/2007 (vedasi in particolare l’art. 5) si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico.
Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (c.c.i.a.a.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune (ad esempio Città Metropolitana (ex Provincia), oppure Asl Milano etc.). La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un adempimento ultroneo, un appesantimento burocratico non dovuto.
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