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Dopo la presentazione della SCIA

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Dopo la presentazione della SCIA

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Le possibili risposte del SUAP

Al momento della presentazione della SCIA tramite PRATICA24 l’utente riceve IMMEDIATAMENTE LA RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica camerale al termine del percorso di compilazione “guidato” compiuto dall’utente.

CONTIENE GIA’ gli estremi di PROTOCOLLO, pertanto NON SI DOVRA’ ATTENDERE UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SUAP.

Successivamnte, dopo l’istruttoria da parte dei competenti servizi del SUAP e degli ENTI di controllo, le SCIA pervenute vengono sottoposte a controllo di congruenza delle informazioni e allegati, da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della P.A. a cui il SUAP stesso l’ha inoltrata.

L’esame della pratica è volto ad individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare; in tal caso viene inviata una richiesta di integrazioni.

DA SAPERE:

In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:

  • le SCIA vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA formalmente ricevibile e quindi efficace.
  • le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.
  • lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

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