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Autoriparazione – Attività soggette a requisiti professionali
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La burocrazia per poter aprire un’attività è spesso complicata e, in alcuni casi, un aspirante imprenditore deve verificare se esistono requisiti particolari da rispettare.
Cercheremo, dunque, di capire quali sono i settori che prevedono una normativa dedicata per l’apertura di un esercizio.
In questo articolo andremo ad analizzare l’ambito dell’autoriparazione.
I SOGGETTI INTERESSATI E QUELLI ESCLUSI
Hai deciso di avviare un’attività che si occupa di autoriparazione; devi capire se devi avere dei requisiti professionali per poterlo fare!
1- I soggetti Interessati sono coloro che operano negli ambiti della meccatronica (meccanica, motoristica ed elettrauto), della carrozzeria, o come gommista.
2 – sono escluse:
2.1 le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria, olio, dell’olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti di raffreddamento.
2.2 l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.
2.3 l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie in quanto soggette a normativa specifica.
2.4 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.
REQUISITI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
IL RESPONSABILE TECNICO
L’impresa deve dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa”, che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico.
La figura professionale deve possedere tutte le seguenti caratteristiche:
a – Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, dal socio lavoratore di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.
b – Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.
c – Il responsabile tecnico deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa e Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
a – titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali): laurea, diploma universitario, diploma di istruzione secondaria attinente l’attività.
b – titolo di studio ed esperienza professionale (requisiti misti): per dimostrare l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività alle dipendenze di imprese del settore.
c – esperienza professionale (solo esperienza qualificata): Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, alle dipendenze di imprese operanti nel settore.
d – casi particolari:
d.1 essere un soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione Provinciale per l’Artigianato.
d.2 soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 18-4-1994, n. 387), dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, l’attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore.
REQUISITI MORALI
ANTIMAFIA
Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell’articolo 85 del Codice antimafia.
ONORABILITÀ
Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di onorabilità, pertanto non deve aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.
Se l’impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l’ufficio avvia le procedure per l’inibizione alla continuazione dell’attività.
DOCUMENTI NECESSARI
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l’attività o nella quale è collocata l’officina utilizzando la Comunicazione unica.
- Il “Modello – Requisiti/122L”.
- La “SCIA modulistica regionale unificata”.
Le date riportate sui documenti devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.
Per approfondimenti e/o informazioni su casi particolari, ricordiamo sempre di consultare il manuale di riferimento presente sul sito della Camera di Commercio. (Camera di Commercio Bergamo)
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