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SALE GIOCHI E SCOMMESSE – DISTANZE MINIME – I poteri di verifica della Questura prima del rilascio della licenza – Indicazioni operative dal Ministero dell’Interno – Le conferme dal Consiglio di Stato

Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure (possono e) debbono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati “sensibili”, cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.

A stabilirlo  è il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 4604 del 19 luglio 2018, pubblicata il 27 luglio 2018.

La vicenda. Il TAR per la Toscana, con sentenza n. 708 del 18 maggio 2017, ha respinto il ricorso proposto dall’amministratore di una società, avverso il provvedimento del Questore di Pisa di diniego della chiesta autorizzazione per la “raccolta di giocate tramite apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S”, motivato sul presupposto della mancanza di idonea certificazione attestante che i locali in cui l’attività verrà esercitata rispettano le distanze da luoghi “sensibili”, cioè da tutti quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.

Avverso tale decisione è stato proposto appello reiterando l’eccezione di incompetenza del Questore nella specifica materia, trattandosi di diniego motivato per ragioni di salute e non di sicurezza pubblica.

In sostanza, la questione da risolvere è se, ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure debbano verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati “sensibili”.

In tale contesto numerose Regioni, tra le quali anche la Toscana (con la legge n. 57 del 18 ottobre 2013), si sono dotate di norme finalizzate a prevenire – proprio attraverso l’imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l’insorgenza di forma patologiche di ludopatia meglio note nella letteratura medica come G.A.P. (gioco d’azzardo patologico).

Orbene, non v’è dubbio –si legge nella sentenza – che questa legislazione preventiva è posta a tutela della salute dei soggetti maggiormente esposti ma vale, senza meno, anche a prevenire – soprattutto per i più giovani – possibili fenomeni di devianza criminale potenzialmente coinvolgenti sia le realtà familiari di riferimento sia lo stesso ordine pubblico. Sicchè, già per questo aspetto, va pienamente riconosciuta, in termini generali, la piena competenza del Questore.

Il Questore è tenuto, per il rilascio dell’autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Lo stesso Ministero dell’Interno ha preso atto anche di queste novità legislative emanando un’apposita circolare operativa (Circolare del 19 marzo 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1)), che fa obbligo ai Questori di tener conto nel rilascio delle autorizzazioni in questione anche del rispetto delle distanza minime previste dalla legislazione regionale.

Non solo, dal punto di vista operativo – si legge nella circolare – “al privato aspirante alla licenza ex art. 88 del TULPS, al momento della presentazione dell’istanza, spetterà attestare ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 il rispetto delle distanze minime stabilite da leggi e da regolamenti regionali o da regolamenti del Comune. Tale attestazione si aggiungerà all’autocertificazione della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana, nonché quella specificamente attinente alla destinazione d’uso dell’immobile”.

Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.

Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell’autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.

Ricordiamo che ulteriori precisazioni alla citata circolare del 19 marzo 2018 sono state successivamente emanate dallo stesso Ministero dell’Interno con la circolare del 21 maggio 2018, n. 557/PAS/U/003881/12001(1).

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