Con Circolare n. 149 del 4 settembre 2018 il Comitato Gestori Ambientali detta le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
Il Comitato nazionale ha stabilito una tempistica comune per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.
Ricordiamo che in base a quanto disposto dal citato art. 20, comma 1, lett. f) “Le imprese e gli enti sono cancellati dall’Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora …. f) permangano per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7”.
A sensi dell’art.24 comma 7, “l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento”.
In base alla tempistica stabilita dal Comitato nazionale:
- a) nel caso in cui le imprese restano per più di 12 mesi nelle condizioni di cui al citato articolo 24, comma 7, del D.M. n. 120/2014 (omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti con sospensione d’ufficio dall’Albo fino alla prova dell’effettuazione del pagamento), le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvedono entro la data del 20 ottobre a deliberare la cancellazione, ai sensi dell’art. 20, comma l, lettera f) del D.M. 120/2014, con decorrenza 15 novembre e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento;
- b) nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 2° novembre.