Successione nel contratto
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Un soggetto legato al conduttore può subentrare nella sua posizione contrattuale qualora quest’ultimo sia venuto a mancare o siano intervenute vicende modificative del suo stato matrimoniale o di convivenza: questo è il caso della successione nel contratto.
- In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, o il convivente more uxorio (colui o colei che vive insieme al conduttore come se fossero sposati), gli eredi e i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Il diritto per il convivente more uxorio di rimanere nell’immobile locato può essere riconosciuto solo se questi vi permane con la prole naturale nata dall’unione con il conduttore;
- In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di divorzio, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato a quest’ultimo attribuito dal giudice;
- In caso di separazione consensuale, di nullità del matrimonio o di separazione di fatto, al conduttore succede l’altro coniuge, o il convivente more uxorio, se tra i due si sia così convenuto;