
Certificato Carichi Pendenti

A partire da € 35,00
Il servizio offerto da PRATICA24 è attivo in tutta Italia e consente di ricevere certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di competenza territoriale anche per uso estero.
Il Certificato Carichi Pendenti, rilasciato ai cittadini italiani anche residenti all’estero, contiene l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
PRATICA24 si occupa anche di apostillare, legalizzare, tradurre i documenti.
Tutti gli utenti registrati a MyDesk possono acquistare il servizio dalla propria area personale, seguendo la procedura guidata e allegando la documentazione richiesta.
Per i clienti che desiderano richiedere il servizio utilizzando la modulistica, dovranno inviare una mail a info@pratica24.it allegando:
- Modulo di Richiesta compilato e firmato;
- Fotocopia Documento d’identità del diretto interessato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario anticipato
DATI BONIFICO BANCARIO
PRATICA24 SRL
Unicredit Banca Spa – Filiale di Lallio (BG)
IBAN IT19A0200853150000103719222
E’ inoltre possibile pagare con Paypal contattando l’agenzia .
Il certificato di Carichi pendenti è sempre soggetto a bollo.
L’esenzione si verifica quando è richiesto per i seguenti casi:
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B
Nell’ipotesi in cui si abbia diritto all’esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).
Nota bene: a norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).