
Insegne d’esercizio

€ 100,00
Durata procedimento: 60 gg
Il servizio proposto da PRATICA 24 è rivolto ai titolari di imprese che intendono richiedere l’autorizzazione per i seguenti casi:
- per l’installazione di insegne d’esercizio di tipo monofacciale
- targhe con dimensioni superiori a 0,25 m2
- volantinaggio
- impianti di cantiere definiti del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, art. 26, com.1
Nel caso di insegne d’esercizio di tipo monofacciale la SCIA è richiesta solo se le insegne sono collocate:
- in apposita fascia porta-insegna ove esistente
- negli spazi previsti in sede di progettazione delle opere
- all’interno o nello spazio della vetrina
- sul muro soprastante le vetrine quando non esiste fascia portainsegna limitatamente allo spazio sovrastante la larghezza della vetrina e non oltre l’altezza del piano terra
- su parete ad altezza uomo in prossimità della vetrina, limitatamente ad una dimensione massima di 1 m2.
Tutti gli utenti registrati a MyDesk possono acquistare il servizio dalla propria area personale, seguendo la procedura guidata e allegando la documentazione richiesta.
Per i clienti che desiderano attivare il servizio utilizzando la modulistica, dovranno inviare una mail a info@pratica24.it allegando:
- Modulo di Richiesta compilato e firmato;
- Fotocopia Documento d’identità delle parti;
- Copia della contabile del bonifico
- Relazione descrittiva dettagliata resa dal titolare dei mezzi pubblicitari oggetto della domanda di autorizzazione
- Contratto affitto, dichiarazione di proprietà dell’immobile ove viene posta l’insegna
- Dichiarazione di conformità dell’eventuale impianto elettrico
- Dichiarazione attestante che l’impianto non produce abbagliamento
- Documentazione fotografica (rendering) esplicativa a colori che illustra lo stato attuale dei luoghi con l’ambiente circostante e lo stato dei luoghi successivo all’apposizione dei mezzi tramite fotomontaggi
- Indicazione dell’esatta posizione del mezzo pubblicitario richiesto con georeferenziazione del punto baricentrico di installazione
- Nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici e culturali
- Autorizzazione paesaggistica
- Scheda tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto
- Lista delle vie oggetto di distribuzione del volantino
- Copia del volantino in distribuzione
In caso di immobile che presenta un vincolo paesaggistico o culturale è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica da richiedere al Comune o del nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Bergamo.
Per la collocazione di insegne d’esercizio o targhe su edifici soggetti a vincolo paesaggistico, non è prevista la preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica nei seguenti casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31:
- insegna o targa opaca posta in fascia portainsegna
- insegna o targa opaca posta in apposito spazio previsto in sede di progettazione delle opere
- insegna, targa o vetrofania opaca posta all’interno o nello spazio della vetrina.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario anticipato
DATI BONIFICO BANCARIO
PRATICA24 SRL
Unicredit Banca Spa – Filiale di Lallio (BG)
IBAN IT19A0200853150000103719222
E’ inoltre possibile pagare con Paypal contattando l’agenzia .
Si precisa che le tempistiche indicate per il servizio, si riferiscono all’esecuzione materiale delle pratiche affidate all’agenzia.
Si deve tenere presente che in ambito di comunicazioni SCIA inviate ai comuni, non sono previsti tempi istruttori (Legge 07/09/1990, n. 241 ). Le comunicazioni hanno valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto.
Come per la segnalazione certificata di inizio attività, se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l’Amministrazione competente può emettere un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, l’Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo la presentazione della comunicazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.